L’illegalità delle Corti e dei Tribunali di Giustizia internazionali
Le corti e i tribunali di giustizia internazionali sono un tratto di un sistema internazionale basato sulla selettività e sui doppi standard. Ciò che queste corti hanno in comune è la mancanza di condizioni legali per l’esistenza di qualsiasi corte.
Le condizioni di legalità di qualsiasi corte sono ben note. La corte deve essere istituita da un’autorità legittima la cui legittimità derivi da uno stato legale. Gli eventi condotti di fronte a essa debbono costituire reati ben definiti stabiliti da una legge precedente rispetto alla loro commissione. La sanzione di tali atti deve essere altresì stabilita dalla stessa legge.
La legge deve essere promulgata da un’autorità legislativa. I giudici della corte debbono godere di piena independenza e della possibilità di rendere le loro decisioni autonome da qualsiasi influenza esterna. Le regole di procedura della corte debbono assicurare un processo regolare agli imputati. Le corti di giustizia e i tribunali internazionali rispettano queste condizioni. La risposta è: no!
Nei fatti, le corti internazionali di giustidiza che il mondo ha conosciuto sono state istituite in un giorno o due. Furono istituite dai vincitori di una certa guerra, come nel caso dei tribunali militari di Norimberga e di Tokyo che vennero creati dai vittoriosi Alleati dopo la seconda guerra mondiale, ora dall’autorità “internazionale” di dubbia legittimità come nel caso dei Tribunali Internazionali dell’ex-Yugoslavia e del Ruanda creati dal Consiglio di Sicurezza.
Nell’istituire i tribunali di Norimberga e di Tokyo sull’onda della seconda guerra mondiale, gli Alleati invocarono non solo la legittimità di vincitori capaci di imporre i loro termini ai vinti. Crearono quei tribunali in maniera da garantire la condanna dei loro nemici come criminali e assolvendoli al tempo stesso dei loro stessi crimini di guerra. Primo tra tutti i crimini c’era lo sterminio di centinaia di migliaia di civili per l’uso di un’arma che superava ogni necessità di deterrenza anche solo col nome: la bomba atomica. Quei tribunali non rispettarono nessuno standard di giustizia in virtù dei fatti seguenti:
- Vennero creati da leader politici e comandandi militari delle forze occupati. I loro giudici non erano imparziali. Erano essi stessi gli avversari nel campo di battaglia. Secondo gli standard di giustizia riconosciuti, non erano qualificati per occupare il ruolo di giudici visto che avevano preso parte al conflitto.
- Gli imputati di quei tribunali erano prigionieri di guerra. Secondo la legge internazionale non potevano essere processati.
- Gli atti per i quali gli imputati vennero processati non erano reati definiti e stabiliti da una legge precedente come richiesto dalla giustizia. L’elenco dei “reati” era stabilito dai vittoriosi alleati ex post facto (dopo che erano stati commessi). Questa è una violazione del principio di legalità dei reati e delle sanzioni; e viola anche il principio di non-retroattività delle leggi.
- Il tribunale di Tokuo venne creato per ordine speciale dal Generale McArthur. Tale ordine personale stabilì nuovi reati e offese alla legge che esistevano solo nell’immaginazione di McArthur. Va da sé che stando a tali leggi la corte vittimizzò molti giapponesi indifesi.
- La definizione dei “reati” degli imputati, se reati si possono definire, era ed è tuttora soggetta a disaccordi tra i paesi del mondo.
- Le decisioni di quei tribunali erano basate su meri sospetti e dubbi e non su prove concrete. Per esempio, il tribunale di Tokyo condannò un comandante giapponese per ciò che il tribunale considerava reati commessi dai suoi soldati nelle Filippine. Egli venne condannato a morte malgrado il fatto che non fosse provato che avesse dato qualsiasi ordine. In effetti, non poteva sapere cosa sarebbe successo per la semplice ragione che aveva lasciato il campo di battaglia.
Quei tribunali erano una frode al solo proposito di giustificare la condotta degli Alleati che avessero travalicato il diritto legittimo all’autodifesa. Prova ne è che, a differenza degli altri Alleati, la Russia, il paese più devastato dalla guerra, non mise sotto processo nessuno dei comandanti militari nella parte di Germania che occupò.
Le corti criminali internazionali sono illegali; e tali sono le loro sentenze. Le loro vittime e i loro parenti hanno diritto a giuste restituzioni e riparazioni per le ingiustizie loro inflitte. Hanno diritto a chiedere la riabilitazione. Gli eventi della seconda guerra mondiale debbono essere portati una volta per tutte di fronte a corti imparziali che riconsiderino al pari la condotta dei vincitori e quella dei vinti. I tribunali precedenti non perseguirono i reati commessi da entrambe le parti; si limitarono a procedere contro i vinti solamente.
Ancora più importante è il fatto che i reati per i quali sono stati processati non erano stati contemplati da una legge precedente. Perciò quei tribunali violano la regola legale secondo cui “Nullum crimen, nulla poena sine lege” (non si può perseguire un reato se non in seguito a una legge precedente che lo istituisca)
Lo stesso vale per i Tribunali Criminali Internazionali dell’ex-Yugoslavia e del Ruanda. Entrambi vennero istituiti dal Consiglio di Sicurezza. La legittimità del Concilio è dubbia. Venne istituito nella stessa maniera e nelle stesse circostanze dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo. È comunque un altro prodotto della Seconda Guerra Mondiale. I vincitori istituirono il Consiglio di Sicurezza come strumento per creare relazioni internazionali nella maniera che ritenevano più consona. Non venne creato dalla una volontà indipendente e dalla libera scelta degli stai del mondo. Inoltre, il Consiglio di Sicurezza fa rispettare le leggi, ma non ha diritto di promulgarle. Le leggi vengono promulgate dai legislatori eletti dal popolo. Il carattere del Consiglio – e i compiti a cui al momento adempie – è dubbio perché rappresenta solo una minoranza. Gli stati del mondo non hanno preso parte alla sua istituzione. Quindi non ha alcun diritto di mettere i cittadini sotto processo. Basti ricordare che la Corte Internazionale di Giustizia stabilì che il Consiglio di Sicurezza non avesse alcuna giurisdizione sul caso Lockerbie. Ciononostanete, il concilio ignorò tale deliberazione e continuò a occuparsi del caso Lockerbie senza alcuna base legale internazionale. Al tempo stesso, il Concilio non si curò della delibera della Corte a proposito delle “Attività Militari e Paramilitari in e contro il Nicaragua”.
Il cosiddetto Consiglio di Sicurazza non ha assolutamente alcun diritto legale di istituire corti o tribunali. L’articolo 29 della Carta non può essere interpretato come permesso di istituire corti; autorizza solo l’istituzione di organismi secondari. L’abuso del Concilio in merito a quello e ad altri casi è una palese violazione della sovranità dei popoli.
Perciò, le risoluzioni del cosiddetto Consiglio di Sicurezza in merito all’istituzione di corti e tribunali sono del tutto nulle ai sensi della legge e della giurisprudenza internazionale.
Le corti internazionali e i tribunali ora esistenti vennero istituiti secondo i loro antecedenti. Il loro scopo non è di mettere sotto processo chiunque abbia commesso un reato, ma solo la parte più debole e sconfitta.
Nell’istituire i due tribunali summenzionati, il Concilio agì secondo il capitolo VII della Carta. Ciò èd prova ulteriore del loro carattere politicizzato e della loro mancanza di imparzialità.
Il tribunale della Sierra Leone è altresì illegale. Anche se è stato istuito in seguito a una richiesta del governo della Sierra Leone, ciò non provvede le condizioni legali necessarie per una corte legale ed è fuori dalla giurisdizione del sistema giudiziario nazionale della Sierra Leone. Il suo statuto e il suo regolamento non sono soggetti alla supervisione di tale sistema giudiziario per le seguenti ragioni:
- Lo Statuto del Tribunale è fatto in parte sulla base dei cosiddetti principi di diritto internazionale derivati dallo statuto e dai regolamenti di un’altra corte illegale: quella di Norimberga.
- Il Presidente e il Procuratore Generale del Tribunale non sono della Sierra Leone.
- Tra i suoi giudici ci sono stranieri che non sono soggetti alla sovranità nazionale di cui il sistema giudiziario è parte integrale.
- Le sentenze emesse dal Tribunale saranno eseguite fuori dalla Sierra Leone.
La Corte Criminale Internazionale (CCI)
L’istituzione della CCI seguì le stesse linee dei Tribunali Militari Criminali Internazionali e di quelli Ad-Hoc. Anche se stabilito mediante trattato, il suo Statuto si fondava sui regolamenti che governavano i summenzionati tribunali internazionali e sulle regole del Processo di Norimberga. Tali distorsioni inerenti lo privarono del suo carattere di corte giudiziaria nel senso strettamente legale. Ciò è evidente per i seguenti motivi:
- Lo Statuto della CCI permette al Consiglio di Sicurezza di arrestare il processo di qualsiasi caso che venga ivi tratto. Anche se il Consiglio tralasciasse la sua nota selettività e il sistema a due pesi e due misure nell’occuparsi di pace e sicurezza internazionale, qualsiasi relazione avesse con le Corti negherebbe l’indipendenza della CCI e la priverebbe del suo carattere di corte. Ciò deriva dal fatto ceh il Concilio ha esercitato la sua “tutela” della Corte ancora prima che essa iniziasse i lavori adottando la Risoluzione 1422 che costituisce una violazione flagrante del principio di indipendenza della magistratura.
- Sino ad ora, la corte non ha un testo legale internazionale approvato all’unanimità che stabilisca i reati perseguibili da esso o le sanzioni per tali reati. L’assenza di tale testo fa sì che l’istituzione della Corte, fondata sul principio di non-retroattività della legge e sul principio legale per cui “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, sia priva di qualsiasi valore pratico.
- La giurisdizione della Corte non contempla il reato di aggressione!! Tale reato è la base e la causa di altri reato contemplati dalla giurisdizione della CCI.
- Lo Statuto di Roma fa menzione dei delitti più efferati mentre ignora i meno gravi. Ciò è un grave squilibrio dello Statuto, che poi si ripercosse negli ordinamenti di alcuni stati.
- La Corte manca della più elementare garanzia di giustizia, cioè il diritto degli imputati alla difesa legale. In ciò non c’è differenza da altre corti internazionali o tribunali in cui l’argomento difesa è mera formalità. Né i tribunali né la Corte hanno dispositivi specifici per la difesa legale che assicuri all’imputato un regolare processo. In effetti, le minute di etica professionale per gli avvocati e le procedure standard per la fornitura di assistenza legale vennero adottate di recente per soddisfare il requisito formale affinché la Corte – se tale si può definire – potesse iniziare i lavoril vennero adottati senza accertamenti preliminari della loro adeguadezza nell’assicurare uno dei diritti fondamentali dell’imputato.
- La corte non farà eccezione nel metodo di lavoro rispetto ad altre corti e tribunali internazionali; come loro, baserà sentenze e verdetti su sospetti, dubbi e prove indiziarie. Non avrà alcun obbligo di costruire i suoi proclami su prove conclusive e probanti. La Corte venne modellata sul Tribunale Internazionale per la ex-Yugoslavia. Quel tribunale condannò i comandanti dell’Armata Serbo-Bosniaca e dell’Armata Croato-Bosniaca senza alcuna prova che essi avessero dato ordine di commettere i reati di assassinio e tortura per i quali vennero condannati. In effetti, non venne mai provato che essi fossero addirittura presenti nel teatro delle operazioni al momento della commissione di tali reati.
- La Corte non ha i requisiti di giustizia in merito alla disputa a più livelli. Il fatto che la Corte sia divisa in varie divisioni (Pre-Processuale, Processuale e d’Appello) non può essere considerato come i livelli che debbono essere disponibili in ogni sistema giudiziario. Ragione ne è che tali Divisioni sono ristrette ai 18 giudici della Corte scelti dall’Assemblea dei Partiti di Stato. Sono i giudici che si assegnano alle varie divisioni. Scelgono la Presidenza di una corte tra di loro. Sono loro che determinano le Camere, la loro distribuzione e quindi l’assegnazione dei giudici. Sono sempre loro ad adottare i regolamenti di dimissione dei compiti della Corte. È nettamente al di sotto del livello di qualsiasi corte nazionale.
Le deficienze della Corte, che la privano del suo carattere legale in quanto corte, sono quindi aggravate dall’assenza di un’autorità indipendente di cassazione in cui si possano contestare le delibere della Divisione d’Appello. In qualsiasi sistema giudiziario nazionale esistono corti di cassazione e corti supreme a cui gli imputati possano ricorrere per contestare le sentenze emesse a loro sfavore ai livelli inferiori.
Oltre a ciò, una corte soggetta all’influenza di un’autorità internazionale di dubbia legittimità come il Consiglio di Sicurezza e delle potenze maggiori non pùo essere una corte regolare. Anche se fosse istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mancherebbe comunque di legittimità e di legalità. L’Assemblea Generale è costituita di funzionari che rappresentano i loro paesi presso le Nazioni Unite. Non sono legislatori. Non hanno il diritto di legiferare. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite affronta i problemi politici e diplomatici mondiali. Non ha il potere di redigere ed emanare leggi. Legiferare è diritto esclusivo dei parlamenti del mondo o dei loro rappresentanti. Una corte internazionale può essere legittima solo se i rappresentanti parlamentari si riuniscono in assemblea generale e adottano uno statuto o un regolamento essenziale per tale corte.
I tribunali e le corti criminali internazionali che il mondo ha conosciuto finora sono solo facciata. Più che promuovere la giustizia, la stravolgono per le ragioni seguenti:
- Sino ad ora, non esiste alcun testo legale internazionale approvato all’unanimità che stabilisca i reati perseguibili e le sanzioni a tali reati. L’assenza di tale testo rende difficile concludere che il diritto penale internazionale si fondi sul principio di legalità “Nullum crimen, nulla poena sine lege”, anche se tali regole sono codificate in atti internazionali a partire dalla Convenzione dell’Aja del 1899 e in altri trattati e convenzioni internazionali successive.
- Gli stati del mondo debbono ancora accordarsi su una precisa definizione del reato di aggressione che faciliti la determinazione degli aggressori e di chi eserciti il diritto legittimo all’autodifesa. Per di più, il concetto di guerra d’aggressione rimane ambiguo.
- Invocare la risoluzione dell’Assemblea Generale del novembre 1946 che ha codificato le regole del diritto internazionale derivato dallo Statuto e dai regolamenti della Corte di Norimberga è illegale. La risoluzine si fondava su una premessa illegale perché la stessa Corte di Norimberga era illegale. Avendo codificato le regole del diritto internazionale derivate dallo Statuto e dai regolamenti della Corte di Norimberga, la risoluzione ha corrotto il diritto internazionale.
Malgrado la mancanza di legittimità e la sua natura di consiglio di “emergenza”, il Consiglio di Sicurezza continua a far da padrone nel forgiare relazioni tra stati. Percìo la CCI rimarrà, come il suo istitutore, una corte di “emergenza”. Rimarrà anche solo una facciata che nasconde le intenzioni malevole degli stati più potenti verso i più deboli. Darà ai potenti il modo di eludere l’autorità della corte, se si può dire che abbia una vera autorità. Le corti nazionali seguiteranno a essere più credibili di quelle internazionali. Grazie alla loro legittimità e indipendenza, il pubblico continuerà a considerare le sentenze delle corti nazionali giuste e imparziali. Il principio di giurisdizione universale delle corti nazionali permette a ogni stato di condurre i perpetratori di crimini di guerra alle sue corti di giustizia, a prescindere da dove il crimine sia stato commesso o dalla nazionalità degli stessi perpetratori.
Il diritto internazionale non è ancora maturato. È ancora di natura convenzionale e non ha raggiunto l’unanimità nel mondo. Comunque si sviluppi, continuerà a essere una legge “tra” gli stati, e non “al di sopra” di loro. La sovranità nazionale di ogni stato sul suo territorio resta il criterio di interpretazione e applicazione di ogni atto internazionale.
Come regola generale, il popolo ha il diritto naturale di non essere soggetto a leggi alla cui formulazione non ha partecipato. Non si deve mai forzare il rispetto di una legge promulgata da un’autorità senza la partecipazione attiva del popolo.
L’indovinello Pachistano
Ne’ gli Americani ne’ gli Israeliani vorrebbero vedere il Pachistan in possess…